di sviluppo delle telecomunicazioni 208 1. In conformita' con le disposizioni del numero 118 della Costituzione, il ruolo delle conferenze di sviluppo delle telecomunicazioni e' il seguente: 209 a) le conferenze mondiali di sviluppo delle telecomunicazioni elaborano programmi di lavoro e direttive in vista di definire i problemi e le priorita' relative allo sviluppo delle telecomunicazioni e forniscono orientamenti al Settore dello sviluppo delle telecomunicazioni per il suo programma di lavoro. A seconda delle esigenze, esse possono costituire commissioni di studio; 210 b) le conferenze regionali di sviluppo delle telecomunicazioni possono fornire pareri all'Ufficio per lo sviluppo delle telecomunicazioni sulle esigenze e le caratteristiche specifiche in materia di telecomunicazioni della regione interessata; esse possono inoltre sottoporre raccomandazioni alle conferenze mondiali di sviluppo delle telecomunicazioni; 211 c) le conferenze di sviluppo delle telecomunicazioni dovrebbero stabilire obiettivi e strategie per lo sviluppo equilibrato delle telecomunicazioni mondiali e regionali, accordando una particolare attenzione all'espansione ed alla modernizzazione delle reti e dei servizi dei paesi in via di sviluppo nonche' alla mobilitazione delle risorse necessarie a tal fine. Esse costituiscono un quadro per l'esame di questioni di politica generale, di organizzazione, di gestione, regolamentari, tecniche, finanziarie e degli aspetti connessi, compresa la ricerca di nuove fonti di finanziamento e la loro attuazione; 212 d) le conferenze mondiali e regionali di sviluppo delle telecomunicazioni, nei loro rispettivi settori di competenza, esaminano i rapporti loro sottoposti e valutano le attivita' del Settore; possono inoltre esaminare questioni di sviluppo delle telecomunicazioni relative alle attivita' degli altri Settori dell'Unione. 213 2. Il progetto di ordine del giorno delle conferenze di sviluppo delle telecomunicazioni e' elaborato dal direttore dell'Ufficio per lo sviluppo delle telecomunicazioni; esso e' presentato dal Segretario generale all'approvazione del Consiglio con il consenso di una maggioranza dei Membri dell'Unione nel caso di una conferenza mondiale, ovvero di una maggioranza dei Membri dell'Unione appartenenti alla regione interessata nel caso di una conferenza regionale, con riserva delle disposizioni del numero 47 della presente Convenzione.
Testo vigente dal 17 febbraio 1996
