Art. 26 — Priorità dei telegrammi di Stato; delle chiamate e delle conversazioni telefoniche di Stato
121 Con riserva dei disposti degli articoli 25 e 36, i telegrammi di Stato godono del diritto di precedenza sugli altri telegrammi quando il mittente ne fa domanda. Le chiamate e le conversazioni telefoniche di Stato possono parimenti, a domanda speciale e nei limiti del possibile, fruire del diritto di priorita' sulle altre chiamate e conversazioni telefoniche.
Testo vigente dal 31 ottobre 1977
