132 1. Le stazioni che effettuano le radiocomunicazioni nel servizio mobile sono tenute, nei limiti della loro destinazione abituale, a scambiarsi reciprocamente le radiocomunicazioni senza distinzione del sistema radioelettrico da esse impiegato. 133 2. Tuttavia, per non intralciare il progresso, scientifico, le disposizioni del numero 132 non vietano l'uso di un sistema radioelettrico incapace di comunicare con altri sistemi, purche' tale incapacita' sia dovuta alla natura specifica di detto sistema e non sia l'effetto di dispositivi adoperati unicamente allo scopo di impedire l'intercomunicazione. 134 3. Nonostante le disposizioni del numero 132, una stazione puo' essere attribuita a un servizio internazionale limitato di telecomunicazione, atteso lo scopo di questa o altra circostanza indipendente dal sistema impiegato.

Testo vigente dal 31 ottobre 1977

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1977-10-07;790~art34 · fonte su Normattiva