Art. 35 — Disturbi nocivi
135 1. Tutte le stazioni, qualunque sia il loro scopo, devono essere installate ed esercitate in modo da non cagionare disturbi nocivi alle comunicazioni o ai servizi radioelettrici degli altri Membri, delle aziende private riconosciute e delle altre aziende debitamente autorizzate ad esercitare un servizio di radio comunicazione e che funzionano conformemente alle disposizioni del Regolamento delle radiocomunicazioni. 136 2. Ogni Membro si impegna a esigere dalle aziende private da esso riconosciute e dalle altre aziende debitamente autorizzate a tale scopo l'osservanza delle prescrizioni del numero 135. 137 3. Inoltre, i Membri riconoscono l'opportunita' che siano presi i provvedimenti praticamente possibili per impedire che il funzionamento degli apparecchi e degli impianti elettrici di ogni genere arrechi disturbi nocivi alle comunicazioni o ai servizi radioelettrici indicati al numero 135.
Testo vigente dal 31 ottobre 1977
