[1]ARTICOLO VII. (Relazioni con la Corte internazionale di Giustizia).

[2]1. L'Unione conviene di fornire alla Corte internazionale di Giustizia tutte le informazioni che questa potesse chiederle in applicazione dell'articolo 34 del suo Statuto. 2. L'Assemblea generale delle Nazioni Unite autorizza l'Unione a chiedere alla Corte internazionale di Giustizia pareri consultivi sulle questioni giuridiche che rientrano nella sua competenza, nonche' sulle questioni concernenti le relazioni mutue dell'Unione con l'Organizzazione delle Nazioni Unite o con altre istituzioni specializzate. 3. Una richiesta di tal genere puo' essere rivolta alla Corte dalla Conferenza plenipotenziaria o dal Consiglio amministrativo che agisce in virtu' di un'autorizzazione della Conferenza plenipotenziaria. 4. L'Unione, quando chiede un parere consultivo alla Corte internazionale di Giustizia, comunica tale richiesta al Consiglio economico e sociale.

Testo vigente dal 31 ottobre 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-10-07;790~allegato-3-artvii · fonte su Normattiva