Art. 38 — Impianti dei servizi di difesa nazionale
140 1. I Membri conservano l'intera loro liberta' circa gli impianti radioelettrici militari dei loro eserciti e delle loro forze navali e aeree. 141 2. Tuttavia, tali impianti devono, per quanto possibile, essere conformi alle disposizioni regolamentari concernenti i soccorsi da prestare in caso di pericolo e i provvedimenti da prendere per impedire i disturbi nocivi, e alle prescrizioni dei regolamenti amministrativi riguardanti i tipi di emissione e le frequenze da usare, secondo la natura del servizio cui sono destinati. 142 3. Inoltre, detti impianti, qualora siano adoperati nel servizio della corrispondenza pubblica o in altri servizi disciplinati dai Regolamenti amministrativi annessi alla presente Convenzione, devono conformarsi, in generale, alle prescrizioni regolamentari applicabili a tali servizi.
Testo vigente dal 31 ottobre 1977
