Art. 37 — Segnali di soccorso, d'urgenza, di sicurezza o d'identificazione falsi o ingannatori
139 I Membri si impegnano a prendere i provvedimenti necessari per reprimere la trasmissione o la messa in circolazione di segnali di soccorso, d'urgenza, di sicurezza o d'identificazione falsi o ingannatori, e a collaborare nell'intento di localizzare e di identificare le stazioni del loro Paese, che emettono questi segnali.
Testo vigente dal 31 ottobre 1977
