139 I Membri si impegnano a prendere i provvedimenti necessari per reprimere la trasmissione o la messa in circolazione di segnali di soccorso, d'urgenza, di sicurezza o d'identificazione falsi o ingannatori, e a collaborare nell'intento di localizzare e di identificare le stazioni del loro Paese, che emettono questi segnali.

Testo vigente dal 31 ottobre 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-10-07;790~art37 · fonte su Normattiva