Art. 43 — Validità dei Regolamenti amministrativi in vigore
151 I Regolamenti amministrativi di cui al numero 147 sono quelli in vigore al momento della firma della presente Convenzione. Essi sono considerati come allegati alla presente Convenzione e rimangono valevoli, con riserva delle revisioni parziali che possono essere adottate ai sensi del numero 44, fino al momento dell'entrata in vigore dei nuovi Regolamenti elaborati dalle conferenze amministrative mondiali competenti e destinati a sostituirli quali allegati alla presente Convenzione.
Testo vigente dal 31 ottobre 1977
