Art. 42 — Regolamenti amministrativi
147 1. Le disposizioni della Convenzione sono completate dai Regolamenti amministrativi, che regolano l'utilizzazione delle telecomunicazioni e vincolano tutti i Membri. 148 2. La ratifica della presente Convenzione conformemente all'articolo 45 o l'adesione alla presente Convenzione conformemente all'articolo 46 implica l'accettazione dei Regolamenti amministrativi in vigore al momento di questa ratifica o adesione. 149 3. I Membri devono informare il segretario generale della loro approvazione di ogni revisione di questi Regolamenti da parte delle conferenze amministrative competenti. Il segretario generale notifica questa approvazione ai Membri man mano che le riceve. 150 4. In caso di divergenza tra una disposizione della Convenzione e una disposizione di un Regolamento amministrativo, la Convenzione prevale.
Testo vigente dal 31 ottobre 1977
