152 1. I Membri sono tenuti a conformarsi alle disposizioni della presente Convenzione e dei Regolamenti amministrativi ad essa allegati in tutti gli uffici e in tutti i posti di telecomunicazione installati e esercitati da essi e che assicurano servizi internazionali o che possono provocare disturbi nocivi ai servizi di radiocomunicazione di altri Paesi, salvo per quanto riguarda i servizi non soggetti a questi obblighi in virtu' delle disposizioni dell'articolo 38. 153 2. Essi devono, inoltre, prendere i provvedimenti necessari per imporre l'osservanza delle disposizioni della presente Convenzione e dei Regolamenti allegati, alle aziende da loro autorizzate a impiantare e a esercitare telecomunicazioni, che assicurano servizi internazionali o che esercitano stazioni le quali possono provocare disturbi nocivi ai servizi di radiocomunicazione d'altri Paesi.

Testo vigente dal 31 ottobre 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-10-07;790~art44 · fonte su Normattiva