Art. 45 — Ratifica della Convenzione
154 1. La presente Convenzione sara' ratificata da ciascuno dei Governi firmatari, secondo le norme costituzionali vigenti nei rispettivi Paesi. Gli strumenti di ratifica saranno inviati, nel piu' breve tempo possibile, per via diplomatica e per il tramite del Governo dello Stato in cui si trova la sede dell'Unione, al segretario generale, che provvedera' a notificarli ai Membri. 155 2. (1) Durante un periodo di due anni a contare dalla data d'entrata in vigore della presente Convenzione, ogni Governo firmatario gode dei diritti conferiti ai Membri dell'Unione in conformita' dei numeri da 8 a 10, anche se non ha depositato lo strumento di ratifica nelle condizioni previste al numero 154. 156 (2) Allo spirare d'un periodo di due anni a contare dalla data d'entrata in vigore della presente Convenzione, un Governo firmatario che non abbia depositato lo strumento di ratifica nelle condizioni previste al numero 154, non ha piu' diritto di votare in alcuna conferenza dell'Unione, in alcuna sessione del Consiglio d'amministrazione, in alcuna sessione del Consiglio d'amministrazione, in alcuna riunione degli organismi permanenti dell'Unione, ne' in alcuna consultazione per corrispondenza effettuata in conformita' delle disposizioni della Convenzione, e cio' fino a quando lo strumento di ratifica non sia stato depositato. Non e' tuttavia pregiudicato alcun diritto di tale Governo, salvo quello di voto. 157 3. Dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione conformemente alle disposizioni dell'articolo 52, ogni strumento di ratifica avra' effetto dalla data del deposito presso il segretario generale. 158 4. Nel caso in cui uno o piu' Governi firmatari non ratificassero la Convenzione, questa non cessa di essere valida per i Governi che l'avranno ratificata.
Testo vigente dal 31 ottobre 1977
