Art. 46 — Adesione alla Convenzione
159 1. II Governo di un Paese che non ha firmato la presente Convenzione puo' aderirvi in qualsiasi momento, riservate le disposizioni dell'articolo 1. 160 2. Lo strumento di adesione e' inviato per via diplomatica e per il tramite del Governo del Paese in cui si trova la sede dell'Unione, al segretario generale. L'adesione ha effetto, sempre che non sia stato convenuto altrimenti, a contare dal giorno del deposito. Il segretario generale notifica l'adesione ai Membri e trasmette a ciascuno di essi una copia autentica dello strumento.
Testo vigente dal 31 ottobre 1977
