Art. 53 — Conferenza di plenipotenziari
201 1. (1) La Conferenza di plenipotenziari si riunisce a intervalli regolari, normalmente ogni cinque anni. 202 (2) Se cio' e' praticamente possibile, la data e il luogo d'una Conferenza di plenipotenziari sono fissati dalla Conferenza di plenipotenziari precedente; in caso contrario, tale data e tale luogo sono fissati dal Consiglio d'amministrazione d'intesa con la maggioranza dei Membri dell'Unione. 203 2. (1) La data e/o il luogo della prossima Conferenza di plenipotenziari possono essere mutati:
- a)a domanda di almeno un quarto dei Membri dell'Unione, presentata individualmente al segretario generale; 204 b) su proposta del Consiglio d'amministrazione. 205 (2) Nei due casi, vanno nuovamente stabiliti la data e/o il luogo, d'intesa con la maggioranza dei Membri dell'Unione.
Testo vigente dal 31 ottobre 1977
