48 1. (1) Il Consiglio d'amministrazione e' composto di 36 Membri dell'Unione eletti dalla Conferenza di plenipotenziari, tenuto conto della necessita' di un'equa rappresentanza di tutte le parti del mondo. Salvo nei casi di vacanza che si verificano nelle condizioni specificate nel regolamento generale, i Membri dell'Unione eletti nel Consiglio d'amministrazione adempiono il loro mandato fino alla data alla quale la Conferenza di plenipotenziari procede all'elezione di un nuovo Consiglio. Essi sono rieleggibili. 49 (2) Ogni Membro del Consiglio designa, a far parte del Consiglio, una persona che puo' essere assistita da uno o parecchi assessori. 50 2. Il Consiglio d'amministrazione emana il suo regolamento interno. 51 3. Nell'intervallo tra Conferenze di plenipotenziari, il Consiglio d'amministrazione agisce in qualita' di mandatario della Conferenza di plenipotenziari entro i limiti dei poteri delegati da quest'ultima. 52 4. (1) Il Consiglio d'amministrazione e' incaricato di prendere tutti i provvedimenti necessari per agevolare l'esecuzione, da parte dei Membri, delle disposizioni della Convenzione, dei regolamenti amministrativi, delle decisioni della Conferenza di plenipotenziari e, se del caso, delle decisioni delle altre conferenze e riunioni dell'Unione, nonche' di svolgere tutti gli altri compiti che gli sono assegnati dalla Conferenza di plenipotenziari. 53 (2) Assicura una coordinazione efficace delle attivita' dell'Unione e esercita un controllo finanziario effettivo sugli organismi permanenti. 54 (3) Favorisce la cooperazione internazionale in vista di assicurare con tutti i mezzi a sua disposizione, e segnatamente con la partecipazione dell'Unione ai programmi appropriati delle Nazioni Unite, la cooperazione tecnica con i Paesi in via di sviluppo, conformemente allo scopo dell'Unione, che e' di favorire con tutti i mezzi possibili lo sviluppo delle telecomunicazioni.

Testo vigente dal 31 ottobre 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-10-07;790~art8 · fonte su Normattiva