55 1. (1) Il Segretariato generale e' diretto da un segretario generale assistito da un vicesegretario generale. 56 (2) Il segretario generale e il vicesegretario generale assumono il loro servizio alla data fissata al momento della loro elezione. Essi rimangono normalmente in carica fino al giorno fissato dalla Conferenza di plenipotenziari nel corso della sua riunione seguente e sono rieleggibili. 57 (3) Il segretario generale prende tutti i provvedimenti necessari affinche' le risorse dell'Unione siano utilizzate con parsimonia ed e' responsabile verso il Consiglio d'amministrazione per la totalita' degli aspetti amministrativi e finanziari delle attivita' dell'Unione. Il vicesegretario generale e' responsabile verso il segretario generale. 58 2. (1) Se il posto di segretario generale diviene vacante, il vicesegretario generale succede al segretario generale e conserva questa carica fino alla data fissata dalla Conferenza di plenipotenziari nel corso della sua riunione seguente; egli e' eleggibile a questo posto. 59 (2) Se il posto di vicesegretario generale diviene vacante a una data anteriore di piu' di 180 giorni a quella fissata per la riunione della prossima Conferenza di plenipotenziari, il Consiglio d'amministrazione nomina un successore per la durata rimanente del mandato. 60 (3) Se i posti di segretario generale e di vicesegretario generale diventano vacanti simultaneamente, il direttore del Comitato consultivo internazionale che e' stato piu' a lungo in servizio esercita le funzioni di segretario generale durante una durata non superiore a 90 giorni. Il Consiglio d'amministrazione nomina un segretario generale, e, se i posti sono divenuti vacanti a una data anteriore di piu' di 180 giorni a quella che e' stata fissata per la riunione della prossima Conferenza di plenipotenziari, nomina parimenti un vicesegretario generale. Un funzionario cosi' nominato resta in carica per la durata restante del mandato del suo predecessore. Egli puo' fare atto di candidatura alle elezioni al posto di segretario generale o di vicesegretario generale alla Conferenza di plenipotenziari precitata. 61 3. Il segretario generale agisce in qualita' di rappresentante legale dell'Unione. 62 4. Il vicesegretario generale assiste il segretario generale nell'esercizio delle sue funzioni e assume i compiti particolari che gli sono affidati dal segretario generale. Egli esercita le funzioni di segretario generale in assenza di quest'ultimo.

Testo vigente dal 31 ottobre 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-10-07;790~art9 · fonte su Normattiva