Art. 80 — Allestimento e resa dei conti
557 1. Le amministrazioni dei Membri e le aziende private riconosciute che esercitano servizi internazionali di telecomunicazione devono mettersi d'accordo sull'ammontare dei loro crediti e dei loro debiti. 558 2. I conti relativi ai debiti e agli erediti, di cui al numero 557, sono compilati conformemente alle disposizioni dei regolamenti amministrativi, salvo accordi particolari tra le parti interessate.
Testo vigente dal 31 ottobre 1977
