Art. 31 — Accordi particolari
128 I Membri riservano a se', alle aziende private da essi riconosciute e alle altre aziende debitamente autorizzate, la facolta' di conchiudere accordi speciali su questioni di telecomunicazioni che non interessano la generalita' dei Membri. Tuttavia, tali accordi non devono essere in contrasto con le disposizioni della Convenzione e dei Regolamenti amministrativi annessi, per quanto riguarda i disturbi nocivi che la loro applicazione potesse causare ai servizi di radiocomunicazione di altri Paesi.
Testo vigente dal 31 ottobre 1977
