e pagamento dei conti 497 1. I pagamenti dei conti internazionali sono considerati come transazioni correnti e sono effettuati in conformita' con gli obblighi internazionali correnti dei Membri interessati, quando i loro governi hanno stipulato intese a tale riguardo. In mancanza di intese di tal genere o di accordi particolari conclusi alle condizioni previste all'articolo 42 della Costituzione, tali pagamenti di conti hanno luogo in conformita' con le disposizioni dei Regolamenti amministrativi. 498 2. Le amministrazioni dei Membri ed i gestori riconosciuti che gestiscono servizi internazionali di telecomunicazioni devono mettersi d'accordo sull'importo dei loro debiti e crediti. 499 3. I conti inerenti ai debiti e crediti di cui al numero 498 qui sopra sono elaborati in base alle disposizioni dei Regolamenti amministrativi, a meno che intese particolari non siano state stipulate tra le parti interessate.

Testo vigente dal 17 febbraio 1996

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urn:nir:stato:legge:1996-01-31;61~convenzione-art37 · fonte su Normattiva