126 I regolamenti dei conti internazionali sono considerati come transazioni correnti e operanti in relazione con gli obblighi internazionali correnti dei Paesi interessati, quando i Governi hanno conchiuso accordi al riguardo. In mancanza di accordi di tal genere o di accordi speciali conchiusi in virtu' dell'articolo 31, questi regolamenti di conti sono fatti in conformita' dei Regolamenti amministrativi.

Testo vigente dal 31 ottobre 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-10-07;790~art29 · fonte su Normattiva