Art. 29 — Compilazione e scambio dei conti
126 I regolamenti dei conti internazionali sono considerati come transazioni correnti e operanti in relazione con gli obblighi internazionali correnti dei Paesi interessati, quando i Governi hanno conchiuso accordi al riguardo. In mancanza di accordi di tal genere o di accordi speciali conchiusi in virtu' dell'articolo 31, questi regolamenti di conti sono fatti in conformita' dei Regolamenti amministrativi.
Testo vigente dal 31 ottobre 1977
