[1]571 Le disposizioni della Convenzione sono completate con i regolamenti amministrativi seguenti: - il Regolamento telegrafico, - il Regolamento telefonico, - il Regolamento delle radiocomunicazioni, - il Regolamento addizionale delle radiocomunicazioni.

[2]In fede di che, i rispettivi plenipotenziari hanno firmato la Convenzione in un esemplare in ciascuna delle lingue cinese, francese, inglese, russa e spagnola, di cui il testo francese fa fede in caso di contestazione, tale esemplare restera' depositato negli archivi dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni, la quale ne inviera' una copia a ciascuno dei Paesi firmatari.

[3]Fatto a Malaga-Torremolinos, il 25 ottobre 1973.

[4](Seguono le firme)

Testo vigente dal 31 ottobre 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-10-07;790~art82 · fonte su Normattiva