Art. 8 (Convenzione)
ARTICOLO VIII Lingue La Convenzione e' fatta in un unico esemplare in lingue cinese, francese, inglese, russo e spagnolo, ciascun testo facente egualmente fede. Sono stabilite delle traduzioni ufficiali in lingua tedesca, araba e italiana che verranno depositate con l'esemplare originale corredato delle firme. Fatto ad Amburgo il 27 aprile 1979. In fede di che i sottoscritti debitamente autorizzati a tale scopo dai loro rispettivi Governi, hanno apposto la loro firma alla Convenzione.
Testo vigente dal 27 aprile 1989
