[1]ALLEGATO 3.

[2](si veda l'articolo 39)

[3]ACCORDO TRA L'ORGANIZZAZIONE DELLE NAZIONI UNITE E L'UNIONE INTERNAZIONALE DELLE TELECOMUNICAZIONI

[4]PREAMBOLO

[5]In base alle disposizioni dell'articolo 57 della Carta delle Nazioni Unite e dell'articolo 26 della Convenzione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni stipulata ad Atlantic City nel 1947, le Nazioni Unite e l'Unione internazionale delle telecomunicazioni convengono quanto segue:

[6]ARTICOLO I.

[7]Le Nazioni Unite riconoscono l'Unione internazionale delle telecomunicazioni, chiamata qui di seguito "L'Unione", come l'istituzione specializzata, incaricata di prendere tutti i provvedimenti adatti, conformi al suo Atto costitutivo, per raggiungere gli scopi fissati nel suddetto Atto.

Testo vigente dal 31 ottobre 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-10-07;790~allegato-3-arti · fonte su Normattiva