63 1. Il Comitato internazionale di registrazione delle frequenze (I.F.R.B.) e' composto di 5 Membri indipendenti eletti dalla Conferenza di plenipotenziari. Questi Membri sono eletti tra i candidati proposti dai Paesi membri dell'Unione, in modo da assicurare una ripartizione equa tra le regioni del mondo. Ogni Membro dell'Unione puo' proporre un solo candidato, che deve essere cittadino del suo Paese. 64 2. I Membri del Comitato internazionale di registrazione delle frequenze, nell'esercizio delle loro funzioni, non rappresentano il loro Paese ne' una regione, ma sono agenti imparziali investiti di un mandato internazionale. 65 3. I compiti essenziali del Comitato internazionale di registrazione delle frequenze sono i seguenti:

  • a)effettuare una registrazione metodica delle assegnazioni di frequenza fatte dai diversi Paesi, in modo da stabilire, in conformita' della procedura indicata nel regolamento delle radiocomunicazioni e, se del caso, delle decisioni delle conferenze competenti dell'Unione, la data, lo scopo e le caratteristiche tecniche di ciascuna di tali assegnazioni al fine di assicurare il riconoscimento ufficiale internazionale; 66 b) effettuare, nelle stesse condizioni e allo stesso scopo, una registrazione metodica delle ubicazioni assegnate dai Paesi ai satelliti geostazionari; 67 c) fornire avvisi ai Membri in vista dell'esercizio del piu' gran numero possibile di vie radioelettriche nelle regioni dello spettro delle frequenze dove i disturbi nocivi possono prodursi, come pure in vista dell'utilizzazione equa, efficace ed economica dell'orbita dei satelliti geostazionari; 68 d) adempiere tutti i compiti suppletivi concernenti l'assegnazione e l'utilizzazione delle frequenze e l'utilizzazione dell'orbita dei satelliti geostazionari conformemente alle procedure previste dal regolamento delle radiocomunicazioni, prescritte da una conferenza competente dell'Unione o dal Consiglio d'amministrazione con il consenso della maggioranza dei Membri dell'Unione in vista della preparazione di una tale conferenza o in esecuzione delle sue decisioni; 69 e) tenere a giorno i documenti indispensabili all'esercizio delle sue funzioni.

Testo vigente dal 31 ottobre 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-10-07;790~art10 · fonte su Normattiva