[1]ARTICOLO X. (Servizi amministrativi e tecnici).

[2]1. L'Organizzazione delle Nazioni Unite e l'Unione riconoscono che e' desiderabile, per utilizzare nel modo piu' efficace il personale e le risorse disponibili, evitare, entro il limite del possibile, l'istituzione di servizi i cui lavori si facciano concorrenza o si accavallino, e, in caso di necessita', consultarsi per raggiungere tale scopo. 2. L'Organizzazione delle Nazioni Unite e l'Unione prenderanno accordi per quanto riguarda la registrazione e il deposito dei documenti ufficiali.

Testo vigente dal 31 ottobre 1977

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1977-10-07;790~allegato-3-artx · fonte su Normattiva