[1]ARTICOLO X. (Servizi amministrativi e tecnici).
[2]1. L'Organizzazione delle Nazioni Unite e l'Unione riconoscono che e' desiderabile, per utilizzare nel modo piu' efficace il personale e le risorse disponibili, evitare, entro il limite del possibile, l'istituzione di servizi i cui lavori si facciano concorrenza o si accavallino, e, in caso di necessita', consultarsi per raggiungere tale scopo. 2. L'Organizzazione delle Nazioni Unite e l'Unione prenderanno accordi per quanto riguarda la registrazione e il deposito dei documenti ufficiali.
Testo vigente dal 31 ottobre 1977
