[1]ARTICOLO VIII. (Disposizioni riguardanti il personale).
[2]1. L'Organizzazione delle Nazioni Unite e l'Unione convengono di stabilire per il personale, quanto piu' sia possibile, norme, metodi e disposizioni comuni intesi a evitare gravi contraddizioni nei termini e nelle condizioni d'impiego, come pure la concorrenza nell'assunzione del personale e a facilitare gli scambi di personale che apparissero opportuni per ambo le parti, allo scopo di impiegare nel miglior modo possibile il personale. 2. L'Organizzazione delle Nazioni Unite e l'Unione convengono di cooperare nella maggiore misura possibile per conseguire gli scopi suindicati.
Testo vigente dal 31 ottobre 1977
