[1]ARTICOLO XII. (Finanziamento dei servizi speciali).

[2]1. Se l'Unione si trova costretta, in seguito a una richiesta di assistenza, di rapporti speciali o di studi, presentata dall'Organizzazione delle Nazioni Unite in conformita' dell'articolo VI o di altre disposizioni del presente accordo, a far fronte a ingenti spese supplementari, le parti interessate si consulteranno per stabilire come sopperire a tali spese nel modo piu' equo possibile. 2. L'Organizzazione delle Nazioni Unite e l'Unione si consulteranno altresi' per prendere quei provvedimenti che riterranno convenienti per sopperire alle spese dei servizi centrali, amministrativi, tecnici o fiscali e di tutte le facilitazioni o assistenze speciali concesse dall'Organizzazione delle Nazioni Unite a domanda dell'Unione.

Testo vigente dal 31 ottobre 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-10-07;790~allegato-3-artxii · fonte su Normattiva