[1]ARTICOLO XIII. (Lasciapassare delle Nazioni Unite).
[2]I funzionari dell'Unione hanno il diritto di utilizzare i lasciapassare delle Nazioni Unite, conformemente agli accordi speciali che saranno conchiusi dal Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite e dalle autorita' competenti dell'Unione.
Testo vigente dal 31 ottobre 1977
