[1]ARTICOLO XVI. (Servizio delle telecomunicazioni delle Nazioni Unite)

[2]1. L'Unione riconosce l'importanza per l'Organizzazione delle Nazioni Unite di fruire degli stessi diritti dei Membri dell'Unione nell'esercizio dei servizi di telecomunicazione. 2. L'Organizzazione delle Nazioni Unite s'impegna a esercitare i servizi di telecomunicazione che da essa dipendono attenendosi alle norme della Convenzione internazionale delle telecomunicazioni e del Regolamento annesso a detta Convenzione. 3. Le modalita' precise d'applicazione del presente articolo saranno oggetto di accordi speciali.

Testo vigente dal 31 ottobre 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-10-07;790~allegato-3-artxvi · fonte su Normattiva