[1]ARTICOLO XVI. (Servizio delle telecomunicazioni delle Nazioni Unite)
[2]1. L'Unione riconosce l'importanza per l'Organizzazione delle Nazioni Unite di fruire degli stessi diritti dei Membri dell'Unione nell'esercizio dei servizi di telecomunicazione. 2. L'Organizzazione delle Nazioni Unite s'impegna a esercitare i servizi di telecomunicazione che da essa dipendono attenendosi alle norme della Convenzione internazionale delle telecomunicazioni e del Regolamento annesso a detta Convenzione. 3. Le modalita' precise d'applicazione del presente articolo saranno oggetto di accordi speciali.
Testo vigente dal 31 ottobre 1977
