[1]Articolo VIII

[2]Cooperazione con l'UNESCO e con altre Organizzazioni

[3]L'Organizzazione collabora con l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura. Essa puo' del pari collaborare con altre organizzazioni previa decisione del Consiglio presa con la maggioranza dei due terzi di tutti gli Stati Membri.

Testo vigente dal 13 novembre 1970

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urn:nir:stato:legge:1970-10-19;791~artviii · fonte su Normattiva