[1]Articolo VIII
[2]Cooperazione con l'UNESCO e con altre Organizzazioni
[3]L'Organizzazione collabora con l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura. Essa puo' del pari collaborare con altre organizzazioni previa decisione del Consiglio presa con la maggioranza dei due terzi di tutti gli Stati Membri.
Testo vigente dal 13 novembre 1970
