[1]Articolo XIX

[2]Notifiche

[3]1. Il deposito di ogni strumento di ratifica o di adesione e l'entrata in vigore della presente Convenzione saranno modificati dal Direttore generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura agli Stati firmatari o aderenti come pure agli altri Stati che abbiano preso parte alla Conferenza per l'organizzazione degli studi relativi alla creazione di un laboratorio europeo di ricerche nucleari riunita a Parigi nel dicembre 1951 e a Ginevra nel febbraio 1952. 2. Il Presidente del Consiglio inviera' una comunicazione a tutti gli Stati Membri ed al Direttore generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura ogniqualvolta uno Stato Membro si ritirera' dall'Organizzazione o cessera' di farne parte.

Testo vigente dal 13 novembre 1970

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urn:nir:stato:legge:1970-10-19;791~artxix · fonte su Normattiva