[1]Articolo XIX
[2]Notifiche
[3]1. Il deposito di ogni strumento di ratifica o di adesione e l'entrata in vigore della presente Convenzione saranno modificati dal Direttore generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura agli Stati firmatari o aderenti come pure agli altri Stati che abbiano preso parte alla Conferenza per l'organizzazione degli studi relativi alla creazione di un laboratorio europeo di ricerche nucleari riunita a Parigi nel dicembre 1951 e a Ginevra nel febbraio 1952. 2. Il Presidente del Consiglio inviera' una comunicazione a tutti gli Stati Membri ed al Direttore generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura ogniqualvolta uno Stato Membro si ritirera' dall'Organizzazione o cessera' di farne parte.
Testo vigente dal 13 novembre 1970
