[1]Protocollo finanziario allegato alla convenzione per la Istituzione di una Organizzazione europea per la ricerca nucleare.

[2]Gli Stati partecipanti alla Convenzione per l'istituzione di una Organizzazione europea per la Ricerca nucleare (qui appresso indicata "la Convenzione") nell'intento di stabilire le disposizioni relative all'amministrazione finanziaria dell'Organizzazione, Hanno convenuto quanto segue:

[3]Articolo 1.

[4]Bilancio preventivo

[5](1) L'esercizio finanziario dell'Organizzazione va dal 1 gennaio al 31 dicembre. (2) Ogni Direttore generale sottopone al Consiglio perche' le esamini e le approvi, non oltre il 1 settembre di ogni anno, previsioni dettagliate delle entrate e delle spese relative all'esercizio finanziario seguente; (3) Le previsioni di entrate e di spese sono raggruppate in capitoli. Gli storni all'interno del bilancio sono proibiti salvo autorizzazione del Comitato finanziario previsto all'Articolo 3. La forma precisa delle previsioni di bilancio e' determinata dal Comitato finanziario su parere dei Direttori generali.

Testo vigente dal 13 novembre 1970

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urn:nir:stato:legge:1970-10-19;791~protocollo-art1 · fonte su Normattiva