[1]Articolo II

[2]Scopi

[3]1. L'Organizzazione assicura la collaborazione fra gli Stati europei per le ricerche nucleari di carattere puramente scientifico e di base, come pure per altre ricerche che siano in stretta relazione con le suddette. L'Organizzazione si astiene da qualsiasi attivita' di carattere militare ed i risultati dei suoi lavori sperimentali e teorici vengono pubblicati o resi altrimenti generalmente accessibili. 2. Per garantire la collaborazione prevista al paragrafo 1 del presente Articolo, l'Organizzazione si limita alle seguenti attivita': (a) costruzione ed esercizio di uno o piu' laboratori internazionali (qui appresso indicati "i laboratori") destinati alle ricerche sulle particelle ad alta energia, compresi i lavori relativi alle radiazioni cosmiche.

[4]Ogni laboratorio comprende: (i) uno o piu' acceleratori di particelle; (ii) l'apparecchiatura ausiliaria necessaria per effettuare qualsiasi programma di ricerche mediante l'uso delle macchine previste al precedente comma (i); (iii) gli edifici necessari per installare l'equipaggiamento previsto ai precedenti commi (i) e (ii), nonche' quelli necessari all'amministrazione dell'Organizzazione ed all'adempimento di altre attivita' dell'Organizzazione stessa;

[5](b) l'organizzazione e lo sviluppo della cooperazione internazionale nella ricerca nucleare, compresa la collaborazione al di fuori dei laboratori. Tale cooperazione puo' comprendere in particolare:

[6](i) studi teorici nel campo della fisica nucleare; (ii) lo sviluppo di contatti fra i ricercatori, lo scambio di ricercatori, la diffusione delle informazioni, e ogni altro mezzo che permetta ai ricercatori di approfondire le loro conoscenze e di completare la loro formazione professionale; (iii) la collaborazione con altri istituti di ricerca, che possano beneficiare di utili consigli; (iv) ricerche nel campo delle radiazioni cosmiche.

[7]3. I programmi delle attivita' dell'Organizzazione sono:

[8](a) il programma che viene svolto nel laboratorio di Ginevra comprendente un sincrotone a protoni per energie superiori a 10 miliardi di elettroni-volts (1010 eV) e un sincro-ciclotrone per energie di seicento milioni di elettroni-volts (6 X 108eV); (b) il programma relativo alla fabbricazione ed all'impiego degli anelli di accumulazione a intersezioni collegati al sincrotone a protoni di cui al precedente comma (a); (c) il programma relativo alla costruzione ed all'impiego di un laboratorio che deve comprendere un sincrotone a protoni per energie di circa trecento miliardi di elettroni-volts (3 X 1011 eV); (d) ogni altro programma fra quelli previsti al precedente paragrafo 2.

[9]4. I programmi citati al comma (c) e (d) del precedente paragrafo 3 richiedono l'approvazione del Consiglio con la maggioranza dei due terzi di tutti gli Stati Membri. Con la sua approvazione, il Consiglio definisce il programma e tale definizione viene accompagnata dai provvedimenti amministrativi, finanziari e di altro genere necessari per un efficace svolgimento del programma. 5. Qualsiasi modifica nella definizione di un programma richiede l'approvazione del Consiglio con la maggioranza dei due terzi di tutti gli Stati Membri. 6. Sino all'entrata in funzione dell'acceleratore citato al comma (c) del precedente paragrafo 3, la cui data verra' fissata dal Consiglio con la maggioranza dei due terzi di tutti gli Stati Membri, il programma di base dell'Organizzazione resta il programma previsto al comma (a) di detto paragrafo. Dopo tale data, anche il programma previsto al comma (c) fara' parte del programma di base, ed il Consiglio potra', con la maggioranza dei due terzi di tutti gli Stati Membri, decidere che il programma previsto al comma (a) cessi di far parte del programma di base e a condizione che nessun Stato Membro partecipante a detto programma voti contro tale decisione. 7. Nell'ambito dei loro programmi di attivita', i laboratori collaborano per quanto e' possibile con i laboratori e gli istituti situati nel territorio degli Stati Membri. I laboratori, compatibilmente con gli scopi dell'Organizzazione, dovranno cercare di evitare inutili ripetizioni delle ricerche svolte in detti laboratori ed istituti.

Testo vigente dal 13 novembre 1970

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urn:nir:stato:legge:1970-10-19;791~artii · fonte su Normattiva