[1]Convenzione fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord per evitare la doppia imposizione e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sulle successioni.

[2]Il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord, animati dal desiderio di concludere una Convenzione allo scopo di evitare la doppia imposizione e di prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sulle successioni, si sono accordati su quanto segue:

[3]Articolo I.

[4](1) Le imposte oggetto della presente Convenzione sono: (a) nel Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord: l'imposta sull'asse ereditario globale applicata in Gran Bretagna; (b) in Italia: la imposta di successione e la imposta sull'asse ereditario globale netto applicate in Italia. (2) La presente Convenzione si estende anche ad ogni altra imposta di carattere sostanzialmente analogo alle imposte di cui al paragrafo (1), che possa essere applicata in Gran Bretagna o in Italia in epoca posteriore alla firma della presente Convenzione.

Testo vigente dal 13 settembre 1967

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urn:nir:stato:legge:1967-08-09;793~arti · fonte su Normattiva