[1]Articolo II.

[2](1) Nella presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda altrimenti: (a) il termine "Regno Unito" designa la Gran Bretagna e l'irlanda del Nord; (b) il termine "Gran Bretagna" designa l'Inghilterra, il Galles e la Scozia; (c) il termine "Italia" designa la Repubblica italiana; (d) il termine "territorio", qualora si riferisca a una delle Parti contraenti, designa la Gran Bretagna o l'Italia, a seconda del contesto; (e) il termine "imposta" designa l'imposta sull'asse ereditario globale applicata in Gran Bretagna o la imposta sulle successioni e la imposta sull'asse ereditario globale netto applicate in Italia, a seconda del contesto. (2) (a) Ai fini della presente Convenzione, la questione se una persona era domiciliata al tempo del decesso nel territorio di una delle Parti contraenti sara' determinata secondo la legge vigente in quel territorio. (b) Qualora, secondo le clausole del paragrafo precedente, il defunto sia considerato domiciliato nel territorio di entrambi i Paesi contraenti, questo caso e' risolto secondo le seguenti regole: (i) si considera domiciliato nel territorio del Paese contraente in cui aveva regolare residenza permanente al momento del decesso; se aveva regolare residenza permanente nel territorio di entrambi i Paesi contraenti, e' considerato domiciliato nel territorio del Paese contraente con cui aveva piu' stretti vincoli personali ed economici (centro di interesse vitale); (ii) se il Paese contraente nel cui territorio il defunto aveva il suo centro di interesse vitale non puo' essere determinato, o se il defunto non aveva una regolare residenza permanente nel territorio di nessuno dei Paesi contraenti, e' considerato domiciliato nel territorio del Paese contraente in cui aveva dimora abituale; (iii) se aveva dimora abituale nel territorio di entrambe le Parti contraenti, o di nessuna di esse, e' considerato domiciliato nel Paese di cui aveva la nazionalita'; (iv) se aveva la nazionalita' di entrambi i Paesi contraenti o di nessuno di essi, le autorita' fiscali dei due Paesi decideranno la questione tramite mutuo accordo. (3) Nell'applicazione delle norme della presente Convenzione, da parte di entrambi i Paesi contraenti, ogni termine non altrimenti definito, a meno che il contesto non richieda altrimenti, ha il significato che ha ai sensi della legge sulle imposte oggetto della presente Convenzione, in vigore nel territorio di quel Paese.

Testo vigente dal 13 settembre 1967

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urn:nir:stato:legge:1967-08-09;793~artii · fonte su Normattiva