[1]Articolo III.

[2](1) Qualora una persona, al momento del decesso, era domiciliata in qualsiasi parte del territorio di uno dei Paesi contraenti, il luogo in cui ciascun bene e' situato e' determinato, ai fini della imposizione e ai fini dell'articolo V e del credito da accordare secondo l'articolo VI, esclusivamente secondo le norme dell'articolo IV della presente Convenzione. (2) Il paragrafo (1) di quest'articolo si applica se, e solo se, senza tener conto del suddetto articolo IV, (a) la imposta e' applicata sui beni secondo la legge vigente nel territorio di ciascun Paese contraente; oppure (b) la imposta e' applicata sui beni secondo la legge vigente nel territorio di uno dei Paesi contraenti e, salvo specifiche esenzioni, e' applicata sugli stessi beni anche secondo la legge del territorio dell'altro Stato contraente. (3) Il paragrafo (1) di quest'articolo non e' applicato se, a causa della sua applicazione, derivasse la imposizione, nel territorio di uno degli Stati contraenti, di un bene che, senza tener conto di detto paragrafo, non sarebbe altrimenti soggetto all'imposta in quel territorio.

Testo vigente dal 13 settembre 1967

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urn:nir:stato:legge:1967-08-09;793~artiii · fonte del testo