[1]Articolo V.

[2](1) Nel determinare l'ammontare sul quale dev'essere calcolata l'imposta, sono concesse le deduzioni consentite dalle leggi vigenti nel territorio in cui la imposta e' applicata. (2) Quando la imposta e' applicata nel territorio di uno dei Paesi contraenti sulla successione di una persona che al momento del suo decesso non era domiciliata in nessuna parte di tale territorio, ma era invece domiciliata in qualche parte del territorio dell'altro Stato contraente, non si tiene conto, nel determinare l'ammontare della imposta o dell'aliquota di essa, della proprieta' situata al di fuori del territorio del primo Stato, a meno che questo paragrafo non si riferisca a imposte applicate nel territorio di uno Stato contraente su proprieta' che cadono sotto una disposizione regolata dalla legge di quest'ultimo.

Testo vigente dal 13 settembre 1967

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urn:nir:stato:legge:1967-08-09;793~artv · fonte del testo