[1]Articolo VI.

[2](1) Quando un Paese contraente applica la imposta su beni non situati nel suo territorio, ma in quello dell'altro Paese contraente, il primo Stato concede sullo ammontare della propria imposta (come altrimenti computata) riferibile a tali beni, un credito uguale all'ammontare della imposta applicata nel territorio dell'altro Stato contraente riferibile a tali beni (senza superare l'ammontare della imposta cosi' applicabile). (2) Ai fini di questo articolo, l'ammontare della imposta di uno Stato contraente attribuibile su ogni bene e' accertato dopo aver tenuto conto di ogni credito, concessione o detrazione, o di ogni remissione o riduzione della imposta, che non si riferisca alla imposta pagabile nel territorio dell'altro Stato contraente.

Testo vigente dal 13 settembre 1967

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urn:nir:stato:legge:1967-08-09;793~artvi · fonte del testo