Art. 8 (Convenzione)
[1]Funzioni del segretario
[2]1. Il segretario, capo del Segretariato e responsabile del suo funzionamento ed operato, cura e coordina la attivita' dell'Istituto, sotto la direzione del presidente ed alla luce della presente Convenzione; secondo le decisioni e le proposte del Consiglio dei delegati e le norme del regolamento; esercita infine le funzioni che il presidente, il Consiglio dei delegati ed il Comitato esecutivo gli affidano. 2. Il segretario partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio dei delegati e del Comitato esecutivo e sottopone rapporti semestrali sull'attivita' dell'Istituto al Consiglio dei delegati.
Testo vigente dal 12 ottobre 1966
