Art. 7 (Convenzione)
[1]Il Segretariato
[2]1. Il Segretariato e' composto dal segretario e da tre vice segretari. 2. Il segretario e' nominato dal Consiglio dei delegati, dura in carica per un periodo di tre anni e puo' essere confermato per altro periodo. In questa materia il Consiglio dei delegati decide a maggioranza dei due terzi. 3. Su proposta del segretario, il Consiglio dei delegati nomina, per un periodo di due anni, tre vice segretari di nazionalita' diversa tra loro e da quella del segretario, con il compito di coadiuvare quest'ultimo nell'espletamento delle sue funzioni. 4. Il personale direttivo necessario per il funzionamento dell'Istituto e' selezionato tenendo conto in primo luogo della capacita' e, sempre che sia possibile, del criterio di una ripartizione equitativa fra gli Stati membri.
Testo vigente dal 12 ottobre 1966
