1. Dopo l'entrata in vigore del presente accordo in conformita' dell'articolo 4, al Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, riunito al livello dei rappresentanti delle Parti contraenti, competera' l'ulteriore elaborazione delle disposizioni contenute nell'allegato I dell'accordo, in funzione dell'evoluzione raggiunta in questo campo. 2. Ogni modifica o estensione delle disposizioni dell'allegato I che sara' stata approvata all'unanimita' dal Comitato dei Ministri, di cui al precedente paragrafo, verra' notificata alle Parti contraenti dal Segretario generale del Consiglio d'Europa ed entrera' in vigore tre mesi dopo la data in cui il Segretario generale del Consiglio d'Europa avra' ricevuto dalle Parti contraenti la notifica della loro approvazione della modifica o dell'estensione.
Testo vigente dal 19 dicembre 1973
