1. Dopo l'entrata in vigore del presente accordo in conformita' dell'articolo 4, al Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, riunito al livello dei rappresentanti delle Parti contraenti, competera' l'ulteriore elaborazione delle disposizioni contenute nell'allegato I dell'accordo, in funzione dell'evoluzione raggiunta in questo campo. 2. Ogni modifica o estensione delle disposizioni dell'allegato I che sara' stata approvata all'unanimita' dal Comitato dei Ministri, di cui al precedente paragrafo, verra' notificata alle Parti contraenti dal Segretario generale del Consiglio d'Europa ed entrera' in vigore tre mesi dopo la data in cui il Segretario generale del Consiglio d'Europa avra' ricevuto dalle Parti contraenti la notifica della loro approvazione della modifica o dell'estensione.

Testo vigente dal 19 dicembre 1973

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1973-11-15;795~art3 · fonte su Normattiva