Ogni Parte contraente comunichera' al Segretario generale del Consiglio d'Europa un elenco delle autorita' o degli altri organismi autorizzati ad attestare che le infermiere hanno raggiunto un livello di istruzione e di formazione almeno corrispondente alle norme di cui all'allegato I del presente accordo.
Testo vigente dal 19 dicembre 1973
