[1]Il Segretario generale del Consiglio d'Europa notifichera' agli Stati membri del Consiglio e ad ogni altro Stato aderente al presente accordo:
- a)ogni firma senza riserva di ratifica o di accettazione;
- b)ogni firma con riserva di ratifica o di accettazione;
- c)il deposito di ogni strumento di ratifica, di accettazione o di adesione;
- d)ogni data di entrata in vigore delle modifiche o delle estensioni previste dal paragrafo 2 dell'articolo 3;
- e)ogni data di entrata in vigore del presente accordo in base all'articolo 5;
- f)ogni comunicazione ricevuta in conformita' delle disposizioni dell'articolo 2;
- g)ogni ratifica ricevuta in base alle disposizioni dell'articolo 7;
- h)ogni dichiarazione ricevuta in base alle disposizioni dell'articolo 9;
- i)ogni notifica ricevuta in applicazione delle disposizioni dell'articolo 10 e la data a partire dalla quale la denuncia avra' efficacia.
[2]IN FEDE DI CHE, i sottoscritti plenipotenziari, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato il presente accordo.
[3]FATTO a Strasburgo, il 25 ottobre 1967, nelle lingue francese ed inglese, entrambi i testi facenti egualmente fede, in un unico esemplare che sara' depositato negli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario generale del Consiglio d'Europa ne comunichera' copia conforme ad ogni Stato firmatario o aderente.
[4](seguono le firme)
Testo vigente dal 19 dicembre 1973
