[1]dei cittadini in giudizio e davanti alle altre autorita' dello Stato di residenza
[2]I funzionari consolari sono autorizzati a prendere provvedimenti per assicurare ai cittadini dello Stato d'invio la rappresentanza appropriata in giudizio e davanti alle altre Autorita' dello Stato di residenza. Essi possono chiedere, in conformita' alle leggi e ai regolamenti dello Stato di residenza, l'adozione di misure provvisorie per la salvaguardia dei diritti e degli interessi dei cittadini quando, a causa della loro assenza o per ogni altra ragione, non possono difendere in tempo utile i loro diritti ed interessi.
Testo vigente dal 6 ottobre 1971
