[1]dello stemma e della bandiera nazionale

[2]1. Sulla sede dell'ufficio consolare puo' essere posto lo scudo con lo stemma dello Stato d'invio e l'iscrizione con la denominazione dell'ufficio consolare. 2. Sulla sede dell'ufficio consolare puo' essere inalberata la bandiera dello Stato d'invio. La bandiera di questo Stato puo' essere inalberata pure sui mezzi di trasporto usati dal Capo dell'ufficio consolare nell'esercizio della sua attivita' ufficiale. 3. Nell'esercizio del diritto accorciato dal presente articolo, sara' tenuto conto delle leggi, dei regolamenti ed usi dello Stato di residenza.

Testo vigente dal 6 ottobre 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-06-21;799~art23 · fonte su Normattiva