• 1)La bandiera dello Stato d'invio puo' essere esposta sull'edificio dell'ufficio consolare, sulla residenza del capo dell'ufficio consolare e sui mezzi di trasporto da lui impiegati per esigenze di servizio.
  • 2)Sull'edificio dell'ufficio consolare puo' essere fissato lo stemma con l'emblema dello Stato d'invio e con la denominazione dell'ufficio consolare.

Testo vigente dal 7 gennaio 1974

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urn:nir:stato:legge:1973-11-29;879~art22 · fonte su Normattiva