- 1)La bandiera dello Stato d'invio puo' essere esposta sull'edificio dell'ufficio consolare, sulla residenza del capo dell'ufficio consolare e sui mezzi di trasporto da lui impiegati per esigenze di servizio.
- 2)Sull'edificio dell'ufficio consolare puo' essere fissato lo stemma con l'emblema dello Stato d'invio e con la denominazione dell'ufficio consolare.
Testo vigente dal 7 gennaio 1974
