[1]per ottenere locali ed abitazioni
[2]1. Lo Stato di residenza deve, nell'ambito delle sue leggi e dei suoi regolamenti, sia facilitare l'acquisto sul suo territorio, da parte dello Stato d'invio, dei locali necessari all'ufficio consolare, sia aiutare lo Stato d'invio a procurarseli altrimenti. 2. Lo Stato di residenza deve ugualmente aiutare l'ufficio consolare, se questo ne ha bisogno, ad ottenere alloggi convenienti per i suoi membri.
Testo vigente dal 6 ottobre 1971
