[1]per ottenere locali ed abitazioni

[2]1. Lo Stato di residenza deve, nell'ambito delle sue leggi e dei suoi regolamenti, sia facilitare l'acquisto sul suo territorio, da parte dello Stato d'invio, dei locali necessari all'ufficio consolare, sia aiutare lo Stato d'invio a procurarseli altrimenti. 2. Lo Stato di residenza deve ugualmente aiutare l'ufficio consolare, se questo ne ha bisogno, ad ottenere alloggi convenienti per i suoi membri.

Testo vigente dal 6 ottobre 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-06-21;799~art24 · fonte su Normattiva