[1]' dalla giurisdizione

[2]1. I funzionari consolari e gli impiegati consolari non sono sottoposti alla giurisdizione delle Autorita' giudiziarie o amministrative dello Stato di residenza per le attivita' svolte nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali. 2. Tuttavia, le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo, non si applicano in caso di azione civile:

  • a)risultante dalla conclusione di un contratto stipulato da un funzionario consolare o da un impiegato consolare, purche' non sia stato da lui concluso implicitamente o esplicitamente in qualita' di mandatario dello Stato d'invio;
  • b)intentata da un terzo per danni derivanti da un incidente causato nello Stato di residenza da un veicolo, una nave o un aeromobile.

Testo vigente dal 6 ottobre 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-06-21;799~art35 · fonte su Normattiva