[1]' dalla giurisdizione
[2]1. I funzionari consolari e gli impiegati consolari non sono sottoposti alla giurisdizione delle Autorita' giudiziarie o amministrative dello Stato di residenza per le attivita' svolte nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali. 2. Tuttavia, le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo, non si applicano in caso di azione civile:
- a)risultante dalla conclusione di un contratto stipulato da un funzionario consolare o da un impiegato consolare, purche' non sia stato da lui concluso implicitamente o esplicitamente in qualita' di mandatario dello Stato d'invio;
- b)intentata da un terzo per danni derivanti da un incidente causato nello Stato di residenza da un veicolo, una nave o un aeromobile.
Testo vigente dal 6 ottobre 1971
