[1]ai privilegi e alle immunita'

[2]1. Lo Stato d'invio puo' rinunciare, per quanto concerne un membro dell'ufficio consolare, ai privilegi e immunita' previsti dagli articoli 35, 36 e 37. La rinuncia deve essere sempre espressa e deve essere comunicata per iscritto allo Stato di residenza. 2. La rinuncia all'immunita' di giurisdizione per una azione civile non implica la rinuncia alla immunita' di esecuzione della decisione, per la quale e' necessaria una notifica distinta.

Testo vigente dal 6 ottobre 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-06-21;799~art43 · fonte su Normattiva