' dalla giurisdizione 1. Nel compimento degli atti d'ufficio i funzionari consolari e gli impiegati consolari non sono assoggettati alla giurisdizione degli organi giudiziari ed amministrativi dello Stato di residenza. Le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo non si applicano tuttavia in caso di azione civile:
- a)che risulti dalla stipulazione di un contratto concluso da un funzionario consolare o da un impiegato consolare, nel quale egli non rappresentava, espressamente o implicitamente, lo Stato d'invio, o
- b)intentata da un terzo per un danno risultante da un incidente causato nello Stato di residenza da un veicolo, natante o un aeromobile.
Testo vigente dal 25 gennaio 1990
