[1]di un membro defunto dell'ufficio consolare
[2]In caso di morte di un membro dell'ufficio consolare, lo Stato di residenza e' tenuto:
- a)a permettere l'esportazione dei beni mobili del defunto, ed eccezione di quelli che sono stati acquistati nello Stato di residenza e che formano oggetto di un divieto d'esportazione al momento della morte;
- b)a non prelevare tasse, imposte e diritti di ogni natura percepiti per la successione e per il trasferimento dei beni mobili che si trovano nello Stato di residenza a causa della presenza in questo Stato del defunto in quanto membro dell'ufficio consolare.
Testo vigente dal 6 ottobre 1971
